La II Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, che prevede che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, pur rispondendo alla condivisibile esigenza che la Commissione di inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie che alla Commissione sono attribuite, suscita alcune perplessità, in quanto, da un lato, sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di «status» di componente della Commissione di inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione di inchiesta;
condivisa la scelta della Commissione di merito di introdurre nel testo unificato una procedura aggravata da applicare in caso di emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, considerato che per tali atti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini;
rilevato che, al comma 2 dell'articolo 4, si prevede che in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Commissione, salvo successiva convalida della Commissione, entro le quarantotto ore successive, per cui sostanzialmente si prevede la possibilità che i provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite possano essere adottati in prima battuta da un organo diverso dalla Commissione di inchiesta, sia pure interno ad essa;
ritenuto che la disposizione di cui sopra risponde all'esigenza condivisibile di prevedere uno strumento agile nel caso di urgenza, ma che, tuttavia, da una lettura rigorosa dell'articolo 82 della Costituzione, sembrerebbe derivare che i poteri dell'autorità giudiziaria siano attribuiti esclusivamente alla Commissione di inchiesta nella sua composizione plenaria;
ritenuto che la circostanza che la procedura d'urgenza prevista dal comma 2 stabilisce che la deliberazione dell'ufficio di presidenza
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con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 4, comma 2, sia individuata una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti.
La V Commissione,
sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,
rilevato che l'inserimento di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione di inchiesta merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese,
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